avvocato consulente privacy

Equilibrio tra Diritto alla Vita Privata e gli Interessi Fondamentali

Il 26 novembre 2014 è stato creato il nuovo Gruppo di Lavoro Articolo 29 (o in lingua originale: Article 29 Working Party Data Protection), ovvero un gruppo formato dai diversi Garanti per la Protezione dei Dati degli Stati Membri dell’UE, dal GEPD (Garante Europeo per la Protezione dei Dati) e da un rappresentante della Commissione, istituito dall’art. 29 della direttiva 95/46. Ciò avvenne in merito alla sentenza della Corte di Giustizia dell’UE resa nel caso Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González. Nella suddetta sentenza, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito alcuni punti fondamentali per ciò che concerne la rimozione dei dati personali dai motori di ricerca. Innanzitutto la CGUE ha stabilito il ruolo che ricopre Google, che essendo innanzitutto un motore di ricerca, elabora i dati personali degli utenti e, come tale, è considerabile come titolare del trattamento e non come responsabile, poiché la sua azione è diversa rispetto a quella degli editori web.

In tale contesto, l’articolo 29 del Working Party ha emesso alcune linee guida su chi può richiedere la rimozione dei dati personali da Google e su come procedere affinché la richiesta possa risultare idonea. Ciò che emerge come fattore principale all’interno delle linee guida WP29, è la divisione tra quelli che sono i diritti della singola persona che fa la richiesta di rimozione e dall’altra parte i diritti degli interessi fondamentali del pubblico di poter invece accedere a quelle notizie. La persona che fa richiesta per la rimozione dei dati personali dai motori di ricerca, esprime la volontà di poter esercitare quello che è stato definito in termini di giurisprudenza come “Diritto all’Oblio” ed è il diritto che consente la cancellazione dei propri dati per motivi di privacy. Il diritto all’oblio è infatti il diritto ad essere dimenticati, anche per quelle notizie che rimandano a vicende di cronaca passate e che dannano notevolmente la reputazione della persona interessata. Tuttavia, parallelo al diritto all’oblio, vi è il diritto di cronaca, il diritto all’informazione e anche il diritto alla libertà di espressione. Ecco perché la CGUE esprime l’interesse a mantenere una condizione di equilibrio tra diritto alla vita privata e gli interessi fondamentali del pubblico di poter accedere alle notizie di cronaca che compaiono nei risultati dei motori di ricerca, attraverso la digitalizzazione del nominativo. Il soggetto può richiedere la rimozione dei dati personali e quindi esercitare il diritto all’oblio nei confronti del motore di ricerca o nei confronti delle testate giornalistiche, solo se vi sono determinati presupposti, che fanno riferimento ad esempio: alla natura del reato commesso, al ruolo che la persona svolge nella vita sociale e al tempo trascorso, che incide anche sulla possibilità del pubblico di aver diritto all’informazione almeno per un tempo stabilito. Per tale motivo, diventa fondamentale la consulenza di un avvocato esperto in materia di diritto all’oblio (abbiamo già segnalato l’ottimo lavoro svolto dall’Avvocato Domenico Bianculli di Roma), così da poter valutare la modalità più opportuna per presentare la richiesta di rimozione dei risultati dai motori di ricerca.